Trattamento Sanitario Obbligatorio e diritti della persona
LA PERSONA SOTTOPOSTA A TSO HA DIRITTO DI RICEVERE COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CHE DISPONE IL TRATTAMENTO E DI ESSERE SENTITA DAL GIUDICE TUTELARE PRIMA DELLA CONVALIDA
Con la sentenza numero 76, depositata il 30 maggio 2025, la Corte costituzionale è intervenuta su una tematica di estrema attualità e delicatezza, relativa al procedimento di sottoposizione a Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.).
La Corte Costituzionale ha invero dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’articolo 35 della legge numero 833 del 1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) così di fatto imponendo che:
1. il provvedimento del sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia comunicato alla persona sottoposta al trattamento;
2. che la stessa sia sentita dal giudice tutelare prima della convalida;
3. che il relativo decreto di convalida sia a quest’ultima notificato.
Le garanzie costituzionali relative alla libertà personale e ai diritti di difesa e al contraddittorio esigono che la persona sottoposta a TSO sia messa a conoscenza del provvedimento restrittivo della libertà personale e possa partecipare al procedimento di convalida. Non osta a questa conclusione la condizione di possibile incapacità naturale in cui si trovi il destinatario del trattamento, in quanto è escluso che le persone, soltanto perché affette da infermità fisica o psichica, siano private dei diritti costituzionali, compreso il diritto di agire e di difendersi in giudizio.